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D.Lvo 17/03/1995 n. 230a) chi viola gli obblighi di cui all'art. 76 è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni. Art. 140 - Contravvenzioni al capo IX 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 98, 99, 102, 103 e 108, è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; nei casi di grave o continuato superamento dei limiti di cui all'art. 96, il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venti a cento milioni. 2. L'esercente ed il vettore che omettono di effettuare gli adempimenti di cui all'art. 100 sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinque a venti milioni. 3. Gli esercenti che omettono di effettuare gli adempimenti di cui all'art. 101 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire venti a ottanta milioni. 4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 107; 111, commi 6 e 9; 113, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire uno a cinque milioni. Art. 141 - Contravvenzioni al capo X 1. Il direttore responsabile che omette gli adempimenti di cui all'art. 122, commi 2 e 3, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venti a cento milioni. La stessa pena si applica al comandante della nave ed al trasportatore nelle ipotesi di cui agli artt. 124 e 125. Art. 142 - Contravvenzioni al capo XII 1. Chiunque viola l'obbligo di registrazione di cui all'art. 154, comma 3, o contravviene all'art. 157, commi 1 e 2, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni. Art. 143 - Prescrizione 1. Alle contravvenzioni di cui ai capi IV e VIII del presente decreto si applica l'istituto della prescrizione di cui agli artt. da 19 a 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758. Capo XII Disposizioni transitorie e finali Art. 144 - Industria estrattiva 1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 11, comma 1, continuano ad avere efficacia le disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità, del 13 maggio 1978. Art. 145 - Materie fissili speciali, materie grezze minerali e combustibili 1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 23 continuano ad avere efficacia le disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 novembre 1982. Art. 146 - Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui al capo VI 1. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 27, comma 2, all'art. 30, comma 2, all'art. 31, comma 1, e all'art. 33, comma 2, svolgono le attività ivi previste debbono presentare, entro sei mesi, domanda di autorizzazione, salvo quanto stabilito al comma 2. 2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano già in possesso di provvedimenti autorizzativi ai sensi delle disposizioni precedentemente vigenti, debbono chiedere, entro due anni, la conversione o la convalida dei provvedimenti medesimi alle amministrazioni titolari della potestà autorizzativa secondo le norme del presente decreto. 3. Ove i provvedimenti autorizzativi in possesso dei soggetti di cui al comma 2 prevedano il rinnovo, la richiesta di conversione deve essere presentata nei termini previsti dai provvedimenti in questione. 4. In attesa dei provvedimenti di conversione, di convalida, di nulla osta o di autorizzazione di cui ai commi precedenti, è consentita la prosecuzione dell'esercizio delle attività, nel rispetto delle modalità, limiti e condizioni con cui la stessa veniva svolta. 5. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per il rilascio dei provvedimenti amministrativi previsti nel presente articolo. 6. Sino all'entrata in vigore delle leggi di cui all'art. 29, comma 2, e all'art. 30, comma 2, il nulla osta per l'impiego di categoria B e l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nell'ambiente di cui allo stesso art. 30 sono rilasciate secondo le disposizioni vigenti in ogni regione o provincia autonoma. 7. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 4, valgono le disposizioni di cui all'all. II. Art. 147 - Provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII 1. I provvedimenti autorizzativi, le approvazioni, i certificati nonchè tutti gli atti già emanati per gli impianti di cui al capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185, conservano a tutti gli effetti la loro efficacia. Per gli impianti considerati all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185, si applicano le disposizioni di cui all'art. 146. Art. 148 - Regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso 1. I procedimenti autorizzativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185, che siano in corso al momento dell'applicazione del presente decreto, continuano, con esclusione di quelli inerenti alla disattivazione degli impianti nucleari, ad essere disciplinati dal predetto decreto; ai relativi provvedimenti di autorizzazione conclusivi si applicano le disposizioni dell'art. 146, a decorrere dalla data di emanazione di tali provvedimenti. Art. 149 - Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica 1. Sino a quando non saranno aggiornate le norme regolamentari relative al riconoscimento dell'idoneità alla direzione ed alla conduzione degli im- pianti nucleari, ai sensi dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, il comma 2 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970 n. 1450, è così modificato: "La Commissione è composta: a) da un ispettore medico del lavoro, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede; b) da uno specialista in psichiatria, o specializzazione equipollente, e da uno specialista in neurologia, o specializzazione equipollente, designati dal Ministero della sanità; c) da un medico iscritto nell'elenco di cui all'art. 88 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230". 2. Inoltre, in attesa dell'aggiornamento delle norme regolamentari di cui al comma 1, l'art. 35 del presente decreto è così modificato: "Le spese per il funzionamento delle commissioni di cui al presente capo sono a carico dell'ANPA, il cui consiglio di amministrazione delibererà anche in ordine al trattamento economico da corrispondere. L'ANPA fornirà agli ispettorati provinciali del lavoro gli stampati per il rilascio delle patenti". Art. 150 - Esperti qualificati, medici autorizzati e medici competenti –Docu mentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica 1. Sino all'emanazione dei decreti di cui agli artt. 78 e 88 valgono le disposizioni di cui all'allegato V. 2. Le iscrizioni negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati istituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185, conservano a tempo indeterminato la loro validità, numero progressivo e, se presenti, le loro limitazioni all'attività in campo sanitario. 3. Le domande di ammissione all'esame di abilitazione presentate entro il 31 dicembre 1995 vengono esaminate e portate a termine secondo le modalità indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972 n. 1150. 4. Le commissioni di cui agli articoli 16 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972 n. 1150, rimangono in carica fino al termine di validità previsto dal relativo decreto ministeriale di nomina. 5. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui agli artt. 81, comma 6, e 90, comma 5, la documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della radioprotezione dei lavoratori esposti è tenuta e conservata secondo le modalità previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 luglio 1990 n. 449, che stabilisce altresì i modelli di tale documentazione. 6. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 81, comma 6, gli obblighi di cui all'art. 62, comma 2, lett. e) e comma 3, sono adempiuti mediante prospetti, sottoscritti dall'esperto qualificato, compilati in base alla documentazione di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 luglio 1990 n. 449. Art. 151 - Classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori - Particolari modalità di esposizione 1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 82 valgono le disposizioni stabilite nell'allegato III. Art. 152 - Prima applicazione delle disposizioni concernenti i limiti di esposizione 1. Sino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 96, commi 1 e 3, al fine di garantire comunque con la massima efficacia la tutela sanitaria dei lavoratori e della popolazione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, valgono i limiti, i valori, le grandezze ed i criteri stabiliti dell'allegato IV del presente decreto. Art. 153 - Guide tecniche 1. L'ANPA, sentiti gli altri enti ed organismi interessati, può elaborare e diffondere, a mezzo di guide, anche in relazione agli standard internazionali, norme di buona tecnica in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria. Art. 154 - Rifiuti con altre caratteristiche di pericolosità -Radionuclidi a vita breve 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta formulata d'intesa dai Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono definiti i criteri e le modalità da rispettare per la gestione dei rifiuti radioattivi che presentano anche caratteristiche di pericolosità diverse dal rischio da radiazioni, nonchè per il loro smaltimento nell'ambiente. 2. Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento nell'ambiente, nonchè al conferimento a terzi ai fini dello smaltimento, dei rifiuti contenenti radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico inferiore a settantacinque giorni e che non abbiano concentrazione superiore ai valori determinati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sempre che lo smaltimento avvenga nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, e successivi provvedimenti. 3. I dati relativi ad ogni smaltimento o ad ogni conferimento a terzi di rifiuti, effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, che dimostrino il rispetto delle condizioni ivi stabilite, debbono essere registrati e trasmessi, su richiesta, all'Agenzia regionale o della Provincia autonoma, di cui all'art. 3 della legge 21 gennaio 1994 n. 61, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio ed all'ANPA. Art. 155 - Consultazione del comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni 1. Il Comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 619, viene consultato dai Ministri dell'ambiente e dalla sanità ai fini dell'emanazione dei decreti applicativi di loro competenza previsti dal presente decreto, nonchè ai fini della predisposizione dei pareri che i Ministri suddetti sono chiamati a dare su schemi di decreti applicativi la cui emanazione sia competenza di altri Ministri. 2. Nei casi di cui al comma 1, per le materie di competenza anche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai lavori del Comitato è chiamato a partecipare un rappresentante del Ministero stesso. Art. 156 - Specifiche modalità applicative per il trasporto 1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'interno, sentita l'ANPA, possono essere indicate specifiche modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla attività di trasporto di materie radioattive, anche al fine di un'armonizzazione con le norme internazionali in materia.
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